Art. 7.
(Competenze dei comuni).

      1. L'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Competenze dei comuni). - 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili municipali esistenti, che assumono la denominazione di "canile sanitario" o di "ospedale veterinario" ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
      2. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono alla costruzione di strutture di ricovero per cani nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi 5 e seguenti dell'articolo 3 e dalla legge regionale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
      3. I comuni, singoli o associati, predispongono regolamenti comunali per la corretta detenzione e tutela degli animali di affezione sui rispettivi territori.
      4. I comuni, singoli o associati, adottano formule assicurative per garantire l'assistenza veterinaria di base».

 

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